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- » Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Cos'è
- La SCIA è una comunicazione accompagnata da documentazione amministrativa e tecnico-progettuale che si presenta al SUE del Comune e contestualmente si può dar corso ai lavori, per realizzare le tipologie di opere previste dall’art. 22 commi 1, 2 e 2-bis del DPR 380/2001 ovvero in alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 23 del medesimo DPR 380/2001 (in quest'ultimo la SCIA va presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori). La SCIA può essere presentata anche quando l'intervento è in corso di esecuzione (SCIA "tardiva") ovvero per la regolarizzzione di opere già eseguite (SCIA "in sanatoria").
Cos'è utile sapere
- Il procedimento della SCIA è disciplinato dall’art. 19 della Legge 241/1990 nonché dagli artt. 22 e 23-bis (SCIA ordinaria) e dall'art. 23 (SCIA in alternativa al Permesso di Costruire) del DPR 380/2001. Nel caso del Procedimento Unico di cui agli artt. 5 e 23-bis del DPR 380/2001 l’inizio dei lavori potrà essere effettuato dopo il rilascio dei pareri acquisiti, nel caso questi siano favorevoli, mentre in caso contrario la SCIA sarà priva di effetti.
PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
- Legge n° 241 del 07.08.1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo)
- DPR n. 380 del 06.06.2001 (Testo Unico in materia edilizia) e Allegato A - Sezione II del D.Lgs 222/2016 (cd. "SCIA 2") e LR n. 15 dell'11.08.2008 (Vigilanza sull' attività urbanistico-edilizia)
- DM 05.07.1975 (norme in materia di requisiti principali dei locali di abitazione)
- Legge 46/1990 e DM 37/2008 (norme in materia di installazione/sicurezza degli impianti negli edifici)
- Legge 13/1989 e DM 236/1989 (norme in materia di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche)
- Legge 10/1991 e D.Lgs 192/2005 (norme in materia di risparmio/rendimento energetico nell'edilizia)
- Legge Regionale n° 6 del 27.05.2008 (norme in materia di architettura sostenibile e bioedilizia)
- DPR n° 151 del 01.08.2011 (norme in materia di prevenzione degli incendi)
- Regolamento Regionale 14/2016 (norme in materia di Autorizzazione Sismica)
- Strumentazione Urbanistica e Regolamento Edilizio Comunale
Requisiti
- La SCIA è presentata dal proprietario dell'immobile, o da chi abbia titolo per depositarla.
Come fare
- Occorre presentare allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune la SCIA secondo la modulistica e la documentazione predisposta (vedi sezione modulistica).
In quanto tempo
- Lo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune all’atto della presentazione della SCIA, qualora riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa.
Quanto costa
- € 300,00 causale “Diritti di Segreteria / Istruttoria” (per le modalità di versamento vedasi la DGC 38-2017 allegata al Servizio "Permesso di Costruire"). Nel caso di SCIA "tardiva" o "in sanatoria" il versamento della relativa sanzione dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per i Diritti di Segreteria / Istruttoria.
Validità del documento
- La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova SCIA.
Modulistica
- SCIA_modello_unico
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- SCIA_alt_PdC_modello_unico
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A chi rivolgersi
- DIP. LL.PP,URBANISTICA EDILIZIA,VIABILITA' E PATRIMONIO - Sportello Unico Edilizia "SUE"
Piazza Tasso (Palazzo Braschi - 1° piano) - 04019 , Terracina (LT)Referente:dott. arch. Roberto BiasiniTelefono:0773.707442Email:
Orario settimanale
Mattino
Pomeriggio
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- mercoledi'11.00 - 13.30
- giovedi'-16.00 - 17.30
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