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Cos'è
- COS’E’ LA T.A.R.I La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2)
Cos'è utile sapere
- CHI PAGA E PER COSA SI PAGA? Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Le dichiarazioni già presentate dai contribuenti ai fini TARES vengono mantenute valide anche per questo nuovo tributo; in caso di variazione degli elementi di calcolo del tributo o in caso di diritto alle riduzioni, deve essere presentato un nuovo modello di dichiarazione compilato tenendo presente le variazioni intervenute.COME VIENE DETERMINATA LA TARI Il tributo è composto da una quota fissa e da una quota variabile.
Utenze domestiche (abitazioni)
La tariffa da applicare è composta da una parte fissa da moltiplicare per la superficie dell’immobile e da una parte variabile calibrata in funzione del numero dei componenti del nucleo famigliare che utilizza l’immobile. La superficie soggetta a TARI è riferita a quella calpestabile al netto di balconi e cantine.Utenze non domestiche (attività, imprese, negozi, depositi)
La tariffa da applicare è composta da una parte fissa e da una parte variabile da moltiplicare per la superficie dell’immobile. Le tariffe sono differenziate in base all’attività svolta nei locali e aree scoperte come previsto dal DPR 158/1999. quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell’allegato B del regolamento IUC.Agli importi così calcolati deve essere aggiunta l’addizionale provinciale che pur essendo versata al Comune è di competenza provinciale. Per l’anno in corso è del 1%
Requisiti
- RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI art. 15 regolamento IUC componente TARI a) abitazioni occupate da soggetti iscritti all’AIRE, ai sensi del Decreto Legge del 28 marzo 2014 n. 47 art. 9bis, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di propria o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (66%). b) abitazioni occupate da soggetti iscritti all’AIRE, che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, che non rientrano nei criteri di cui alle disposizioni dell’art.9bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, è applicata una riduzione pari al 30% disposizioni di cui ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Legge 28.03.2014 n. 47- Non si considera adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, se non risultano essere pensionati nei rispettivi paesi di residenza. c) abitazioni con unico occupante residente di età pari o superiore ad anni 70: riduzione del 40%; d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale (non residenti) o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20%; e) abitazioni tenute a disposizione dai soggetti residenti e non locate: riduzione del 30%. - la tariffa viene commisurata oltre che dalla superficie anche dai numero dei componenti il nucleo famigliare che risulta censito all’anagrafe; f) abitazioni tenute a disposizione dai soggetti residenti che per motivi di lavoro o altro hanno il domicilio in altri comuni riduzione del 30% g) abitazioni occupate da contribuenti residenti nel cui nucleo familiare anagrafico figura almeno n. 1 portatore di handicap grave con grado di invalidità almeno del 74% certificato ai sensi della Legge n. 104/92. L’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare riferito all’anno di contribuzione 2015, non deve essere superiore ad € 15.000,00, elevabile ad € 20.000,00 in caso di presenza di più portatori di handicap grave riduzione del 60% h) nuclei familiari residenti che presentano un indicatore ISEE riferito all’anno di contribuzione 2015 non superiore ad € 10.000,00: fino a nuclei di 4 componenti; riduzione del 45%,da 5 e più componenti riduzione del 60%. Le riduzioni tariffarie di cui sopra, non sono cumulabili, competono a richiesta dell’interessato, sono documentate e devono essere presentate ogni anno, decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta se presentate dopo il 30 giugno, salvo che non siano demandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Come fare
- QUANDO SI PAGA I contribuenti devono versare il tributo TARI 2016 per l’anno in corso in numero di TRE RATE:
- 30 LUGLIO
- 30 SETTEMBRE
- 30 DICEMBRE
- presso un qualsiasi sportello bancario;
- presso un qualsiasi sportello di Poste Italiane;
- servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
Da quest'anno è attivo il servizio "Cassetto Tributario", raggiungibile dal Link posto a destra nella Home Page, con il quale, tramite apposita registrazione, è possibile ristamapre gli avvisi di pagamento ed effetuarne anche il pagamento on-line. Inoltre una volta registrati, dall'anno seguente gli avvisi saranno recapitati direttamente all'indirizzo mail registrato.
Validità del documento
- 01 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017
Modulistica
- VOLTURA UTENZA DOMESTICA
scarica doc [23 Kb]
- VOLUTURA UTENZA NON DOMESTICA
scarica doc [24 Kb]
- RICHIESTA RIDUZIONI
scarica doc [35 Kb]
- RICHIESTA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO
scarica doc [22 Kb]
- RICHIESTA RIMBORSO
scarica doc [20 Kb]
- ISCRIZIONE UTENZA DOMESTICA
scarica doc [42 Kb]
- ISCRIZIONE UTENZA NON DOMESTICA
scarica doc [36 Kb]
Link utili
A chi rivolgersi
- DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Entrate
Via Sarti n.4 - 04019 , Terracina (LT)Referente:Enrico Quirino MaragoniTelefono:0773707352Note:Marco Olleia; 0773707388; marco.olleia@comune.terracina.lt.it;
Saverio Cicerani 0773707377, saverio.cicerani@comune.terracina.lt.it;
Roberto Palmacci;0773707373;roberto1.palmacci@comune.terracina.lt.it
Orario settimanale
Mattino
Pomeriggio
- lunedi'11.00 - 13.45-
- martedi'--
- mercoledi'11.00 - 13.45-
- giovedi'-16.00 - 17.45
- venerdi'--
- sabato--