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Servizi dell'ufficio
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Cos'è
- L'I.M.U. è l'imposta municipale propria che, dal 1 gennaio 2012, ha sostituito, per la componente immobiliare, l'I.C.I., Imposta comunale sugli immobili e l'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati.CHI PAGAI soggetti passivi dell’imposta municipale propria, individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono: il proprietario dell’immobile oggetto di imposizione, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, del diritto di uso, del diritto di abitazione, del diritto di enfiteusi, del diritto di superficie, il locatario finanziario ed il concessionario di aree demaniali (ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina, ed i fabbricati rurali ad uso strumentale nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.
Cos'è utile sapere
- IMMOBILI ESENTATI DAL VERSAMENTO DELL’ I.M.U. 2014
- L’imposta municipale propria non si applica a decorre dal 1 gennaio 2014 al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relativa all’abitazione principale ( senza la maggiorazione pari ad €. 50,00 per i figli), nei limiti espressamente definiti dal Comune.
- Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3) Legge 147/2013 :
- l’abitazione principale (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;
- Le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di €. 500,00, (l’eccedenza va versata applicando l’aliquota ordinaria). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, avente come categorie catastali C/2; C/6 e C/7, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
Per usufruire dell’agevolazione i soggetti interessati devono presentare entro il 31 dicembre dell’anno di imposta apposita istanza, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. con allegato il contratto di comodato, con timbro di registrazione dell’Agenzia delle Entrate. - L'unità abitativa posseduta da dipendenti delle forze armate ed altri: per le quali non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di I.M.U. concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8/A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente della Forze di polizia ad ordinamento civile,nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione dovrà essere presentata dichiarazione I.M.U. - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa: tali unità se adibite ad abitazione principale, comprese le pertinenze, dei soci assegnatari.
- Le unità immobiliari assegnate al coniuge (L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione);
- i fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
- i fabbricati costituenti beni merce imprese costruttrici invenduti e non locati.
Come fare
- DOVE E COME SI PAGA
Il versamento dell'imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati, oppure sul conto corrente n. 1008857615 indicando il codice comune L120 ( come da Decreto Ministero Delle Finanze del 23 novembre 2013 ( G.U. N. 280 DEL 30.11.2012), reperibili presso Poste Italiane
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
L’art. 1, comma 380 lettera f) della Legge di stabilità 2013 stabilisce che, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificasti nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo periodo, del citato articolo 13
L’art. 1, comma 380 lettera g) della Legge di Stabilità 2013 stabilisce che, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Si informa, che dall’anno 2013 non è più dovuta la quota d’imposta a favore dello Stato per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24
Tipologia immobiliCodice IMU quota ComuneCodice IMU quota StatoAbitazione principale e pertinenze3912======Aree fabbricabili3916======Altri fabbricati3918======Terreni agricoli3914======Immobili ad uso produttivo cat. D39303925
Il codice ubicazione immobile del Comune di Terracina e' L120
Quanto costa
- BASE IMPONIBILE: Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
- - Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: Cat. A (no A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55 Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (no D/5) 65 Cat. D/5 80
- - Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dallart. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- - Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).
- ALIQUOTE PER IL VERSAMENTO ACCONTO E SALDO 2014:
- - Abitazione principale e pertinenze (A/1,A/8, A/9) 6,00 per mille
- - Altri fabbricati 10,60 per mille
- - Aree fabbricabili 10,60 per mille
- - Terreni agricoli 10,60 per mille
- - Immobili ad uso produttivo D (Comune) 3,00 per mille
- - Immobili ad uso produttivo D (Stato) 7,60 per mille
- CALCOLO DELL'IMPOSTA : il calcolo dellimposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze Cat. A1/A8/A/9). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
- DETRAZIONE: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Cat. A1/A8/A/9) compete una detrazione di imposta di euro 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.
- IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO. Ai sensi dell'art.13, lett. a) del D.L.201/2011, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%. Per la suddetta agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione I.M.U..
- IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la suddetta agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione I.M.U..
- IMMOBILI IN COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile I.M.U. è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione. N.B: Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'I.M.U. si applica continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.
- IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI A.I.R.E. Sono soggetti all'imposta con aliquota dell'1,06 per cento. Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali che sono le seguenti:
- Bonifico bancario;
- Vaglia internazionale ordinario;
- Vaglia internazionale di versamento in conto corrente.
- IMMOBILI LOCATI Sono soggetti all'imposta applicando l'aliquota di base del 1,06 per cento.
- RAVVEDIMENTO OPEROSO I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il ravvedimento operoso. In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (anzichè del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale ( attualmente 1,0 %). Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive mod. e consente la regolarizzazione entro:
- Quattordici giorni, applicando la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- Dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, applicando la sanzione del 3%;
- Oltre i trenta giorni ed entro un anno, applicando la sanzione del 3,75%. Per il calcolo del ravvedimento operoso: il link si riferisce al calcolo Imu - online che permette anche il calcolo del ravvedimento operoso. Cliccare su calcolo imu online).
- DICHIARAZIONE I.M.U.
- I soggetti passivi sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2015
Modulistica
- Ravvedimento Operoso
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- Dichiarazione imu Modello
scarica pdf [41 Kb]
- Dichiarazione imu istruzioni
scarica pdf [208 Kb]
- Modello F24 semplificato
scarica pdf [1 Mb]
- Dichiarazione sostitutiva anziani o disabili
scarica doc [27 Kb]
- Dichiarazione sostitutiva - immobili inagibili o inabitabili
scarica doc [24 Kb]
Normative
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Regolamento Comunale 52/2014
Disciplina dell'imposta unica comunale - IUCscarica TARI Tariffe 2014 [1 Mb]
scarica Aliquote IMU 2014 [667 Kb]
scarica TASI - Aliquote 2014 [556 Kb]
A chi rivolgersi
- DIPARTIMENTO FINANZIARIO
Via Sarti n.4 - 04019 , Terracina (LT)Referente:Valeria De BonisTelefono:0773.707372
A chi rivolgersi
- DIPARTIMENTO FINANZIARIO - Entrate
Via Sarti n.4 - 04019 , Terracina (LT)Referente:Maragoni Enrico QuirinoTelefono:0773707352
Orario settimanale
Mattino
Pomeriggio
- lunedi'11.00 - 13.45-
- martedi'--
- mercoledi'11.00 - 13.45-
- giovedi'-16.00 - 17.45
- venerdi'--
- sabato--