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Capo Settore
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Maragoni Enrico Quirino
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Servizi 
- » TARI 2017
COS’E’ LA T.A.R.I La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2)
- » IMU 2016
L’I.M.U. è l’imposta municipale propria che, dal 1°gennaio 2012, ha sostituito, per la componente immobiliare:
- l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili;
- l’imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati.
- » TARI 2016
COS’E’ LA T.A.R.I
La legge di stabilità 2016 del 23.12.2015 n. 208 conferma anche per l’annualità 2016 il tributo TARI
La TARI è la componente della IUC diretta a coprire i costi del servizio rifiuti come, ad esempio, lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, la raccolta differenziata, il trattamento e smaltimento dei rifiuti e costi amministrativi associati.
- » TASI 2016
Il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,A/9.Nel caso di utilizzo dell’immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, ( PROPRIETARIO ) nella misura del 90%; l’utilizzatore ( LOCATARIO/INQUILINO) nella misura del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- » TASI
La TASI è il Tributo Servizi indivisibili componente I.U.C. istituita con la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014 ) e il D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014.La legge di stabilità 2015 del 23.12.2014 n. 190 conferma anche per l’annualità 2015 il tributo TASICHI PAGAl presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, con esclusione dei terreni agricoli.
Nel caso di utilizzo dell’immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, la T.A.S.I. è dovuta:- - dal titolare di diritto reale ( proprietario) nella misura del 90%;
- - dall’utilizzatore ( LOCATARIO/INQUILINO) nella misura del 10%
- » TRIBUTO TARI 2015
La legge di stabilità 2015 del 23.12.2014 n. 190 conferma anche per l’annualità 2015 il tributo TARI
La TARI è la componente della IUC diretta a coprire i costi del servizio rifiuti come, ad esempio, lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, la raccolta differenziata, il trattamento e smaltimento dei rifiuti e costi amministrativi associati.
- » TRIBUTO IMU 2015
L’I.M.U. è l’imposta municipale propria che, dal 1°gennaio 2012,ha sostituito, per la componente immobiliare:
· l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili;· l’imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati.
CHI PAGA· I soggetti passivi dell’imposta municipale propria, individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono: il proprietario dell’immobile oggetto di imposizione, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, del diritto di uso, del diritto di abitazione, del diritto di enfiteusi, del diritto di superficie, il locatario finanziario ed il concessionario di aree demaniali (ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
· Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina, ed i fabbricati rurali ad uso strumentale nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.
- » TRIBUTO TASI 2015
La TASI è il Tributo Servizi indivisibili componente I.U.C. istituita con la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014 ) e il D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014.La legge di stabilità 2015 del 23.12.2014 n. 190 conferma anche per l’annualità 2015 il tributo TASICHI PAGAl presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, con esclusione dei terreni agricoli.
Nel caso di utilizzo dell’immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, la T.A.S.I. è dovuta:- - dal titolare di diritto reale ( proprietario) nella misura del 90%;
- - dall’utilizzatore ( LOCATARIO/INQUILINO) nella misura del 10%
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’I.M.U.
- » TARI
La TARI è Il nuovo Tributo sui rifiuti, che sostituisce la TARES.Il tributo TARI è stato istituito con la legge di stabilità del 23/12/2013 n. 147; (art. 1, commi da 641 a 668). Entra in vigore dal 1° Gennaio 2014.CHI PAGA
La TA.RI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento e dal Regolamento di gestione dei rifiuti. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori, o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell’unica obbligazione tributaria. (comma 642 Legge 147/2013).
- » IMU
L'I.M.U. è l'imposta municipale propria che, dal 1 gennaio 2012, ha sostituito, per la componente immobiliare, l'I.C.I., Imposta comunale sugli immobili e l'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati.CHI PAGAI soggetti passivi dell’imposta municipale propria, individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono: il proprietario dell’immobile oggetto di imposizione, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, del diritto di uso, del diritto di abitazione, del diritto di enfiteusi, del diritto di superficie, il locatario finanziario ed il concessionario di aree demaniali (ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina, ed i fabbricati rurali ad uso strumentale nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.