
Nei confronti dei contribuenti che, nel rispettare la scadenza dell'acconto TASI del 16 Giugno 2014, effettuano, per errore,versamenti insufficienti, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso (art.13, D. Lgs. n. 472/1997), che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione dovuta. In merito a ciò, i contribuenti possono far ricorso al ravvedimento sprint se provvedono al pagamento entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria, versando la mini-sanzione dello 0,2 per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento(art. 23, co 31, D.L. n. 98/2011). Tuttavia, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, il MEF ritiene, ai sensi dell'art. 10, L.n.n. 212/2000, non applicabile di sanzioni e interessi i pagamenti in ritardo, effettuati comunque entro il 31 Luglio 2014, della TASI.